Le droghe leggere e le ipotesi di reato (seconda parte)

A cura di Fabio Manfré, avvocato del Foro di Milano con studio anche in Legnano.

Pubblichiamo la seconda parte del lungo trattato svolto dal noto Avvocato Manfré sui rischi dell’uso e detenzione di droghe leggere, spesso sottovalutati, e delle gravi conseguenze penali a cui si va incontro, soprattutto se si guida sotto l’effetto di stupefacenti.

In merito alle sanzioni penali previste per la detenzione di droghe leggere a fini di spaccio. Secondo il Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990), chi detiene droghe leggere con il fine di cederle a terzi è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, mentre la detenzione di droghe pesanti con la finalità di cessione a terzi è punita con la pena della reclusione da 6 a 20 anni. Per l’ipotesi di lieve entità non è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio in base alla tipologia di sostanze detenute e viene prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione. La lieve entità viene riconosciuta quando il fatto è da ritenersi occasionale, quando il quantitativo non è cospicuo (più o meno fino a 50/100 g di hashish), quando le modalità dell’azione fanno configurare il fatto come non professionale o rudimentale, in caso di piccole cessioni, etc.

Sotto il profilo delle indagini, nel caso in cui gli inquirenti procedano a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla necessaria presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibile. Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato; in questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro. Prima di firmarlo, il verbale va letto per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate; qualora così non fosse, è consigliabile non firmarlo.

Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono in ogni caso tenuti ad effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità della persona, non possono utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza delle persone e a consegnare copie dei verbali di perquisizione e sequestro. Inoltre, solo le Agenti donne possono procedere a perquisizioni personali sulle donne.
Per evitare la contestazione del reato di spaccio non commesso è necessario prestare collaborazione con le forze dell’ordine, consegnando spontaneamente la sostanza stupefacente e tutto il materiale che possa provare il consumo personale. È fondamentale dichiarare sin da subito e farlo riportare a verbale l’uso esclusivamente personale della sostanza sequestrata.

Molto importante è altresì dichiarare che gli eventuali strumenti sequestrati per il frazionamento della sostanza (bilancini, coltelli e materiale da confezionamento), sono utilizzati a fini personali e non per l’attività di spaccio. Naturalmente, è del tutto sconsigliabile avventurarsi in acquisto di strumenti di confezionamento per uso personale, atteso che tali strumenti potrebbero essere considerati riconducibili allo spaccio.

Occorre chiarire che al termine delle operazioni di controllo la persona sottoposta a controllo, qualora non risultino gli estremi per contestare lo spaccio, consegnano all’interessato un verbale in cui viene contestata la violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
I rischi della guida sotto l’effetto di droghe

Un tema che spesso ci troviamo ad affrontare è il caso della guida sotto effetto di droghe.
L’Articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti) prevede le seguenti sanzioni: multa da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi a 1 anno; confisca del veicolo se è intestato al conducente; sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente); decurtazione di 10 punti dalla patente; sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7.
Le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà per: conducenti con meno di 21 anni; neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, tassisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).

È possibile commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di utilità sociale. In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti si applicano le stesse sanzioni previste per chi risultasse positivo e viene inoltre disposta la revoca della patente per chi è già stato condannato per questo reato nei due anni precedenti.
Se si provoca un incidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono raddoppiate, e viene disposta la revoca della patente di guida. Per conducenti di autobus, mezzi pesanti o complessi o per recidiva nell’arco del triennio vi è la revoca della patente, che non può essere conseguita prima di tre anni.
Inoltre, per questi lavoratori la revoca della patente è considerata giusta causa di licenziamento secondo il Codice Civile ed alcuni contratti nazionali di categoria.
Le sanzioni amministrative e penali sopra descritte si applicano ai conducenti di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).

Ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada, l’accertamento dello stato di alterazione da droghe non prevede limiti di principi attivi, per cui si punisce la condotta del consumatore di stupefacenti che si pone alla guida in stato di alterazione. Dunque, a differenza dell’alcool, per gli stupefacenti non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che
attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull’organismo umano.

Si è spesso assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida, ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine. Proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo – l’hashish e la marijuana fino a 30 giorni – per cui i giudici sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse
lo stato di alterazione al momento del controllo.

Di Fabio Manfré, avvocato del Foro di Milano con studio anche in Legnano.

Studio Legale Avv. Fabio Manfrè
Largo Franco Tosi 3 
20025 Legnano
tel 0331.314646
fax 0331.1581438 
cell 3473712758

Pubblicato sull’edizione di maggio 2022 de Il Giornale di Legnano

http://www.limedizioni.com/portfolio/il-giornale-di-legnano-maggio-2022/

Precedente puntata @

http://www.limedizioni.com/archive/news/droghe-leggere-ipotesi-reato/

I commenti sono chiusi.